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Normativa6 min di lettura

Prevenzione incendi: quando serve la SCIA e come funziona il CPI

Schema di una fiamma con le pratiche SCIA e CPI

Chi apre o gestisce un albergo, una scuola, un'azienda con molti dipendenti o un capannone con una centrale termica deve fare i conti con la prevenzione incendi. Le regole principali sono nel DPR 151/2011, che stabilisce quali attività sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e con quali procedure. Ecco cosa serve sapere, comprese le novità sui manutentori antincendio operative da settembre 2026.

Quali attività sono soggette

L'Allegato I del DPR 151/2011 elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ognuna con una soglia oltre la quale scatta l'obbligo. Alcuni esempi:

Sotto la soglia l'attività non è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, ma restano gli obblighi antincendio che valgono per tutti i luoghi di lavoro, di cui parliamo più avanti.

Le tre categorie: A, B e C

Ogni attività soggetta rientra in una categoria in base a dimensioni e rischio. Un albergo, per esempio, è in categoria A fino a 50 posti letto, in B fino a 100 e in C oltre i 100. La categoria decide la procedura:

Categoria ASCIAControlli, anche a campioneentro 60 giorniCategoria BValutazione progettoparere entro 60 giorniSCIAControlli, anche a campioneentro 60 giorniCategoria CValutazione progettoparere entro 60 giorniSCIAVisita obbligatoriaentro 60 giorniCPIentro 15 giorni dalla visitaPoi, per tutti: attestazione di rinnovo ogni 5 anni (10 per alcune attività)
Cosa prevede il DPR 151/2011 per ciascuna categoria, dalla valutazione del progetto al rinnovo periodico.

La valutazione del progetto

Per le attività di categoria B e C, prima di costruire o di fare modifiche che aggravano le condizioni di sicurezza, il responsabile chiede al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco l'esame del progetto. Il Comando può chiedere integrazioni entro 30 giorni e si pronuncia entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa (art. 3).

Per i progetti particolarmente complessi si può chiedere prima un esame preliminare di fattibilità, il nulla osta di fattibilità (art. 8). Durante i lavori, per qualunque categoria, si possono chiedere visite tecniche in corso d'opera (art. 9).

La SCIA antincendio e i controlli

Prima di avviare l'attività si presenta al Comando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con l'asseverazione di un tecnico abilitato e la documentazione prevista. Per le attività produttive la pratica passa di norma dal SUAP del Comune.

Se emergono carenze il Comando può vietare la prosecuzione dell'attività, a meno che il titolare non si metta in regola, dove possibile, entro 45 giorni (art. 4).

Il rinnovo periodico

La conformità antincendio non vale per sempre. Ogni 5 anni il titolare invia al Comando l'attestazione di rinnovo periodico, con cui dichiara che le condizioni di sicurezza non sono cambiate (art. 5). Per alcune attività, tra cui aziende e uffici, il periodo è di 10 anni.

Attenzione ai ritardi: la norma non prevede una tolleranza e, finché l'attestazione non viene presentata, si opera senza titolo ai fini antincendio, con il rischio di sanzioni penali.

Se invece l'attività cambia, per esempio nelle lavorazioni, nella destinazione dei locali o nelle sostanze pericolose usate, il rinnovo non basta: va avviata di nuovo la procedura, con la valutazione del progetto se la modifica aggrava il rischio (art. 4, comma 6).

Codice di prevenzione incendi o regole tradizionali

Il progetto antincendio può seguire il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), basato su un metodo più flessibile che permette di scegliere tra soluzioni diverse, oppure le regole tecniche tradizionali scritte per singole attività. Dal 20 ottobre 2019 il Codice è obbligatorio per molte attività dell'Allegato I prive di una regola tecnica specifica; per altre, come alberghi, scuole e uffici, si può ancora scegliere (DM 12 aprile 2019).

La scelta incide su soluzioni e costi, e conviene farla all'inizio della progettazione.

Gli obblighi per tutti i luoghi di lavoro

Che siano soggetti o no ai controlli dei Vigili del Fuoco, tutti i luoghi di lavoro devono rispettare i tre decreti del settembre 2021, in vigore dal 2022:

La novità: manutentori qualificati dal 25 settembre 2026

Il DM 1 settembre 2021 prevede che controlli e manutenzione dei presidi antincendio siano eseguiti da tecnici qualificati. Dal 25 settembre 2026 l'obbligo è operativo: la qualifica si ottiene con un esame davanti a una commissione dei Vigili del Fuoco e riguarda i singoli presidi su cui il tecnico interviene.

Il DM 22 settembre 2026 ha aggiunto una norma transitoria: chi aveva presentato regolare istanza di valutazione entro il 25 settembre 2026 può continuare a lavorare, solo sulle tipologie indicate nella domanda, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027. Non è una proroga generale: chi non ha presentato l'istanza in tempo non rientra nella deroga.

Per chi gestisce un edificio o un'azienda è una verifica in più: chiedere alla ditta di manutenzione conferma che i tecnici siano qualificati per lo specifico presidio, o rientrino nel regime transitorio, e conservare la documentazione degli interventi e di chi li ha eseguiti.

Come possiamo aiutarti

Tekinda progetta le misure antincendio e segue le pratiche per la conformità, per enti pubblici e aziende. Occupandoci anche di direzione lavori e sicurezza in cantiere, possiamo tenere insieme il progetto antincendio e la sua realizzazione, come raccontiamo in Ingegneria integrata: un solo studio dal progetto alla consegna.

Questo articolo è una sintesi informativa. Per i casi concreti fanno fede i testi ufficiali del DPR 151/2011 e dei decreti citati.

Ing. Matteo BoffaSocio e direttore operativo di Tekinda
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